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Soprattutto in questo periodo di emergenza, legato alla diffusione dell’epidemia di Coronavirus, ci si è trovati ad affrontare un’importante problematica riguardante la fruizione dei permessi di diritto allo studio per la frequenza di corsi presso le Università Telematiche.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto con nota nr. 79983 del 14/12/2020, seppur non direttamente per il comparto scuola, esaminando la problematica della fruizione da parte del personale di pubblico impiego di permessi di diritto allo studio, in caso di frequenza dei corsi presso un’Università Telematica.
Nella trattazione del quesito, il Dipartimento rileva la necessità di individuare il tipo di servizio svolto dai lavoratori interessati (ai fini della programmazione della frequenza dei corsi) sia per quelle tipologie di lavoro che operano su turni, sia per valutare la compatibilità del percorso di studi con la tipologia di servizio svolto.
Molto spesso per la prestazione lavorativa svolta su turni, si evidenzia un’incompatibilità del servizio con l’obbligatorietà della frequenza prevista per questa tipologia di Atenei, che, ai fini dell’accesso alla prova d’esame, prevedono una frequenza in modalità e-learning almeno dell’80% della durata di ciascun corso.
In base a quanto esaminato, si evidenzia la necessità che i dipendenti, beneficiari di permessi studio, dovranno produrre tassativamente una precisa attestazione, redatta dalla Facoltà dell’Università Telematica, nella quale si dovranno precisare i seguenti elementi: 1) orario e durata delle connessioni web attuate dal dipendente verso la Facoltà di riferimento, che devono coincidere con l’orario di lavoro previsto, 2) certificazione redatta dalla Facoltà universitaria che dovrà attestare che le lezioni possono essere seguite unicamente nell’orario di servizio e nella giornata per la quale il dipendente ha richiesto il beneficio.
Il tema è stato affrontato, inoltre, con la Circolare nr. 12 del 2011 del Dipartimento, laddove si è chiarito che “…le clausole (contrattuali) nel disciplinare le agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle università telematiche e, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rivenendosi in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche…”.
Non essendoci stati specifici interventi a livello di contrattazione collettiva, la disciplina rimane delineata a livello generale e, conseguentemente, la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio e dei permessi per la partecipazione agli esami deve avvenire nel rispetto delle condizioni espressamente richieste dalle clausole contrattuali.
Secondo gli orientamenti formulati dall’Aran, potrebbe ammettersi la fruizione dei permessi “nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare comunque tutta la documentazione prescritta per la generalità dei lavoratori per i corsi di studio non telematici ed in particolare un certificato dell’università che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, attesti in quali giorni quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, ovviamente, in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative … in particolare, dovrebbe essere certificato che solo in quel determinato orario il dipendente poteva e può seguire le lezioni.” (Orientamento ARAN, AGF-032 del 20 giugno 2012)
Risulta, quindi, indispensabile ai fini del conseguimento del beneficio, che il dipendente fornisca elementi di certezza sulla possibilità di ottenere, da parte dell’Università telematica, della certificazione idonea nei termini prima rappresentati.
Conseguentemente, sarà cura delle Università, che somministrano corsi in modalità telematica, dotarsi degli strumenti necessari atti a certificare che lo studente risulti collegato personalmente in determinati orari per seguire le lezioni. Tutto ciò, al fine di consentire al datore di lavoro di verificare la regolare frequenza da parte del dipendente sia in ordine all’orario che all’identità di colui che ha effettuato il collegamento.
Sul punto si segnala una recente sentenza emessa dal Tribunale di Monza (Cfr. sentenza n. 64/2020 – pubblicata il 22/07/2020 -) che, nel richiamare uno specifico orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, ha confermato quanto segue: “…i permessi studio possono essere utilizzati solo per la frequenza dei corsi e per sostenere gli esami che si svolgono in concomitanza con l’orario di lavoro..”; …dunque per richiedere ed ottenere questi permessi studio è necessario il rilascio di un attestato di frequenza che certifichi la presenza al corso o all’esame durante l’orario lavorativo..”.
Relativamente alle specifiche esigenze rappresentate, legate anche all’articolazione dell’orario di lavoro, non può che rinviarsi alle autonome valutazioni e determinazioni degli organi competenti all’interno dell’istituzione.